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Accettazione d'eredità con beneficio d'inventario

 

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.
Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore, anche se emancipato (art. 472 c.c.), per le associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (art. 473 c.c.). L’interessato deve dichiarare al cancelliere di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario. Il cancelliere redigerà un verbale.
Prima o dopo aver reso la dichiarazione, l’interessato dovrà presentare anche istanza per la redazione dell’inventario. L’inventario è necessario per accertare la consistenza dell’eredità. (vedi scheda Inventario).
Se l’erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni) e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-470/518 CC

Dove:
Per la dichiarazione di accettazione d’ eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.

Fonte: Ministero della Giustizia

Può essere effettuata dagli eredi.

Nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, può essere effettuata da chi li rappresenta.

Per la redazione dell'atto occorrono:

  • fotocopia fronte/retro CHIARA E LEGGIBILE di documento di identità e codice fiscale sia del/gli accettante/i, sia del de cuius
  • certificato di morte
  • certificato di ULTIMA RESIDENZA IN VITA del de cuius o autocertificazione
  • se si agisce per un minore/interdetto/inabilitato è necessaria, oltre alla fotocopia fronte/retro del documento di identità e del codice fiscale dello stesso, copia conforme dell’autorizzazione Giudice Tutelare più relativa istanza e visto Procura 
  • ove vi fosse disposizione testamentaria, copia conforme del testamento
  • 2 marche da € 16,00
  • 1 marca da € 11,79
  • versamento per trascrizione € 294,00 da fare SUBITO DOPO la firma dell’atto con modello F24 da effettuarsi in Banca o presso gli Uffici Postali

L'accettazione si effettua presso l’Ufficio successioni e Atti notori e l'atto viene formalizzato in giornata, previo appuntamento per mezzo del sistema di Prenotazione on line degli appuntamenti, attraverso il seguente link: https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/rieti/index , reperibile sul sito ufficiale del Tribunale di Rieti.

Tribunale di Rieti - Piazza Bachelet, 1 02100 - RIETI - C.F. 80018150575
E-mail: tribunale.rieti@giustizia.it

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