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Divorzio Contenzioso
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 4 e ss. Legge 898/1970 e successive modificazioni
Ciascuno dei coniugi, decorsi tre anni dalla data in cui venne autorizzata separazione, oltre che nei casi particolari indicati dall'art. 3 Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, può chiedere divorzio.
Il divorzio (cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio) è richiesto per il tramite di un avvocato difensore munito di procura.
Al ricorso vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice:
- nota di iscrizione a ruolo con contributo unificato di € 98,00;
- estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove e' stato celebrato;
- stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- certificato di residenza di entrambe le parti;
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione;
L'assistenza di un difensore è indispensabile.
Il ricorso deve essere presentato, per l'iscrizione, presso l'Ufficio del Ruolo Generale Civile.
Famiglia
- Divorzio Contenzioso
- Ricorso per esenzione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione dei termini delle stesse
- Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali
- Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni per contrarre nuovo matrimonio
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
- Divorzio congiunto
- Divorzio congiunto in presenza di clausole dell’accordo che riconoscano il trasferimento di diritti reali
- Mantenimento dei figli
- Separazione consensuale
- Separazione giudiziale
- Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
- Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare
- Riconoscimento figli naturali
- Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
- Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale