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Patrocinio a spese dello stato
Patrocinio a spese dello Stato – Disposizioni comuni
Il Patrocinio a Spese dello stato è un particolare istituto, attraverso il quale viene assicurata la difesa nel processo penale al cittadino, allo straniero o apolide residente nello stato non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Nel processo civile analoga difesa è assicurata al cittadino, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività' economica, quando ricorrano le condizioni di reddito e le ragioni dell’interessato risultino non manifestamente infondate.
Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è istituito un servizio di informazione e consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. La falsità o l’omissione di dichiarazioni sono punite come reato.
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Istanza per l'ammissione al patrocinio e contenuto. Difensore.
L'interessato che si trova nelle condizioni sopra indicate, con le specificazioni a seconda che si tratti di patrocinio in materia penale o civile, può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. L'istanza e' sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore, oppure con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia – Condizioni per l’ammissione -; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Chi e' ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
L'ammissione al patrocinio e' esclusa: per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; se il richiedente e' assistito da più di un difensore ( in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza); per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.
Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Istanza di ammissione al patrocinio e decisione sull’istanza
La domanda si presenta all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo o che ha emesso il provvedimento impugnato quando il procedimento si svolge davanti alla Corte di Cassazione. La domanda e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, o custodito in un luogo di cura, si presentano al direttore dell’istituto carcerario o all'ufficiale di polizia giudiziaria, i quali hanno il compito di trasmetterla (art. 123 c.p.p.) all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
Il giudice accoglie l’istanza se ricorrono le condizioni, mentre la respinge se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge. Il provvedimento viene comunicato all’interessato.
Nel caso di rigetto dell’istanza l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni, davanti al Presidente del Tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto (Cancelleria Volontaria giurisdizione).
Per effetto della ammissione alcune spese sono prenotate a debito ed altre anticipate dallo Stato. Tuttavia, essere ammessi al beneficio, non significa che le spese anticipate o prenotate siano sempre e comunque sopportate dallo Stato. Sono previsti, infatti, dalla legge, i casi in cui l’Ufficio giudiziario provvede al recupero delle spese sia nei confronti dell’altra parte che di quella ammessa al beneficio (artt. 110 e 112 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia).
Il giudice, nei casi previsti dalle norme, può revocare l’ammissione.
Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile
- Istanza di ammissione al patrocinio e decisione sull’istanza
Nella domanda, oltre le dichiarazioni previste nella parte generale, devono essere riportate le enunciazioni utili a far valutare la non manifesta infondatezza. Essa va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il processo oppure dove deve essere iniziato.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio, ma se la parte ammessa al patrocinio in primo grado è rimasta soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Il beneficio, inoltre, non è ammesso nelle cause per cessione di crediti o ragioni altrui, salvo che la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. La copia dell’atto che accoglie l’istanza è trasmessa anche alla Agenzia delle Entrate competente.
Se vengono meno le condizioni per l’ammissione il giudice può revocarla.
Effetti dell’ammissione al patrocinio
Per effetto della ammissione alcune spese sono prenotate a debito ed altre anticipate dallo Stato. Tuttavia, essere ammessi al beneficio, non significa che le spese anticipate o prenotate siano sempre e comunque sopportate dallo Stato. Sono previsti, infatti, dalla legge, i casi in cui l’Ufficio giudiziario provvede al recupero delle spese sia nei confronti dell’altra parte che di quella ammessa al beneficio (artt. 132-134 e 136 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia).
Elenco Avvocati ammessi all'esercizio per il Gratuito Patrocinio
Modulistica: in corso di predisposizione.