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Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 87 comma 4° c.c.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, che è richiesta dagli sposi (o da persona da questi incaricata) all'ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza. La pubblicazione è disposta per almeno otto giorni, a cura dell'ufficiale dello stato civile, nei Comuni di residenza degli sposi.Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione perde efficacia e si considera come non avvenuta.

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato, contenente i motivi del rifiuto, contro cui è possibile presentare ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Possono presentare ricorso cittadini che si sono visti rifiutare la richiesta di pubblicazione del matrimonio.

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

Per proporre l'impugnazione contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali occorrono:

  • ricorso e relativa nota di iscrizione
  • contributo unificato di € 98,00
  • marca da bollo da € 27,00
Tribunale di Rieti - Piazza Bachelet, 1 02100 - RIETI - C.F. 80018150575
E-mail: [email protected]

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