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Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può presentare un ricorso affinchè il tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio naturale riconosciuto.
Il figlio può chiedere in qualunque momento della sua vita la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre.
Se il presunto genitore è morto l’azione può essere iniziata nei confronti degli eredi.
Se il figlio muore l'azione dovrà essere iniziata dai suoi discendenti entro due anni dalla data della morte. Decorso tale termine l'azione non si può più presentare.
Se il figlio è minorenne l'azione può essere promossa nel suo interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto.
Se nessuno dei genitori ha riconosciuto il figlio ancora minorenne l'azione può essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni.
Se il figlio minorenne ha sedici anni occorre il suo consenso per promuovere o proseguire l’azione.
Normativa di riferimento: art. 269 cc e seguenti
Dove:
Per richiedere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità si deve presentare istanza al tribunale – sezione di volontaria giurisdizione del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi.
Nel caso in cui il figlio sia minorenne la competenza spetta altribunale per i minorenni del luogo dove il presunto genitore risiede.
Il tribunale deve preliminarmente valutare con un'indagine sommaria (giudizio di ammissibilità) l'esistenza degli elementi affinchè la domanda possa essere portata alla decisione di merito.
Fonte: Ministero della Giustizia
Famiglia
- Ricorso per esenzione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione dei termini delle stesse
- Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali
- Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni per contrarre nuovo matrimonio
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
- Divorzio congiunto
- Divorzio congiunto in presenza di clausole dell’accordo che riconoscano il trasferimento di diritti reali
- Mantenimento dei figli
- Separazione consensuale
- Separazione giudiziale
- Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
- Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare
- Riconoscimento figli naturali
- Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
- Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale