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Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 87 comma 4° c.c.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, che è richiesta dagli sposi (o da persona da questi incaricata) all'ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza. La pubblicazione è disposta per almeno otto giorni, a cura dell'ufficiale dello stato civile, nei Comuni di residenza degli sposi.Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione perde efficacia e si considera come non avvenuta.
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato, contenente i motivi del rifiuto, contro cui è possibile presentare ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.
Possono presentare ricorso cittadini che si sono visti rifiutare la richiesta di pubblicazione del matrimonio.
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Per proporre l'impugnazione contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali occorrono:
- ricorso e relativa nota di iscrizione
- contributo unificato di € 98,00
- marca da bollo da € 27,00
Famiglia
- Ricorso per esenzione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione dei termini delle stesse
- Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali
- Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni per contrarre nuovo matrimonio
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
- Divorzio congiunto
- Divorzio congiunto in presenza di clausole dell’accordo che riconoscano il trasferimento di diritti reali
- Mantenimento dei figli
- Separazione consensuale
- Separazione giudiziale
- Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
- Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare
- Riconoscimento figli naturali
- Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
- Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale