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Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
I genitori del minore, per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio, devono richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare. L’autorizzazione deve essere richiesta per:
- alienazioni;
- ipoteche;
- costituzioni di pegno;
- accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
- accettazioni di donazioni;
- scioglimento di comunioni;
- stipulazioni di mutui;
- locazioni ultranovennali;
- transazioni e compromessi;
- riscossione di capitali.
Normativa di riferimento: art. 320, comma 3,4 cc; art. 45, disp. att. cc.; artt. 737, 742 bis cpc
Dove:
Per richiedere l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore i genitori si devono rivolgere al tribunale o alla sezione distaccata di tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del minore.
Fonte: Ministero della Giustizia
Famiglia
- Ricorso per esenzione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione dei termini delle stesse
- Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali
- Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni per contrarre nuovo matrimonio
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
- Divorzio congiunto
- Divorzio congiunto in presenza di clausole dell’accordo che riconoscano il trasferimento di diritti reali
- Mantenimento dei figli
- Separazione consensuale
- Separazione giudiziale
- Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
- Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare
- Riconoscimento figli naturali
- Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
- Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale