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Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 710 c.p.c.; art. 9 Legge 898/1970 e successive modifiche

In caso di intervenute modificazioni delle condizioni economiche e/o personali delle parti, ciascuna delle stesse, con proprio difensore, può chiedere al Tribunale la modifica di condizioni di separazione o divorzio.

Il ricorso, se congiunto, può essere proposto, indifferentemente, sia presso il Tribunale del luogo di residenza del ricorrente, che presso il luogo in cui è residente il resistente, in caso contrario sempre presso il Tribunale del luogo di residenza del resistente.

Al ricorso devono essere allegati:

 

  • nota di iscrizione a ruolo con contributo unificato di €98,00
  • stato di famiglia e di residenza delle parti;
  • copia autentica del verbale di separazione consensuale e del relativo decreto di omologata / copia autentica della sentenza di separazione o  copia autentica della sentenza di divorzio con passaggio in giudicato.

L'assistenza di un difensore e' indispensabile.

Il ricorso va presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria  della Volontaria Giurisdizione.

Tribunale di Rieti - Piazza Bachelet, 1 02100 - RIETI - C.F. 80018150575
E-mail: [email protected]

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