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Atti di straordinaria amministrazione a favore di minori e/o genitori
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 320 cod. civ.
I genitori o gli esercenti la potestà sui figli minori non possono assumere iniziative di natura patrimoniale per i minori se non a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare competente (ovvero innanzi al Giudice del luogo ove il minore risiede).
I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono:
- accettazione o rinuncia di eredità pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o per altra causa;
- accettazione di un legato;
- riscossione di buoni fruttiferi o altri titoli di credito intestati al minore;
- riscossione di somme spettanti al minore per qualsiasi titolo;
- vendita di un autoveicolo ereditato dal minore;
- riscossione del premio di una polizza assicurativa a favore del minore;
- prelievo di somme dal conto bancario e/o postale intestato al minore;
- riscossione della pensione di invalidità e/o di reversibilità in favore del minore;
- riscossione di somme per indennizzo di lesioni patite dal minore a seguito di incidente;
- acquisto o vendita di beni immobili in nome e per conto del minore.
- costituzione di pegni e/o garanzie sui beni di proprietà del minore.
Le richieste sono effettuate dai genitori congiuntamente o da quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà.
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Al ricorso deve essere allegata marca da € 27,00. Per il rilascio delle copie vanno pagati i relativi diritti.
L'iscrizione del procedimento si effettua presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Modulistica: | ||
Titolo | DOC | |
Istanza autorizzazione generica |
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Istanza autorizzazione a vendere | ![]() |
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