Il Tribunale
Magistrati
Uffici e Cancellerie
Codici IPA
Modulistica
Protocolli
Calendario delle udienze
Link
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 710 c.p.c.; art. 9 Legge 898/1970 e successive modifiche
In caso di intervenute modificazioni delle condizioni economiche e/o personali delle parti, ciascuna delle stesse, con proprio difensore, può chiedere al Tribunale la modifica di condizioni di separazione o divorzio.
Il ricorso, se congiunto, può essere proposto, indifferentemente, sia presso il Tribunale del luogo di residenza del ricorrente, che presso il luogo in cui è residente il resistente, in caso contrario sempre presso il Tribunale del luogo di residenza del resistente.
Al ricorso devono essere allegati:
- nota di iscrizione a ruolo con contributo unificato di €98,00
- stato di famiglia e di residenza delle parti;
- copia autentica del verbale di separazione consensuale e del relativo decreto di omologata / copia autentica della sentenza di separazione o copia autentica della sentenza di divorzio con passaggio in giudicato.
L'assistenza di un difensore e' indispensabile.
Il ricorso va presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Famiglia
- Ricorso per esenzione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione dei termini delle stesse
- Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali
- Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni per contrarre nuovo matrimonio
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
- Divorzio congiunto
- Divorzio congiunto in presenza di clausole dell’accordo che riconoscano il trasferimento di diritti reali
- Mantenimento dei figli
- Separazione consensuale
- Separazione giudiziale
- Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
- Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare
- Riconoscimento figli naturali
- Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
- Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale