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Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare
Lo straniero che ha presentato alla questura
- domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
- domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari
che siano state respinte, può presentare ricorso al giudice del luogo in cui risiede.
Per questa procedura è necessaria l'assistenza del legale.
Il giudice con il decreto con cui accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Normativa di riferimento: artt. 29 e 30 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286
Dove:
Il ricorso contro il provvedimento di diniego della questura del nulla osta al ricongiungimento familiare o del permesso per motivi familiari deve essere presentato al tribunale del luogo in cui lo straniero risiede.
Fonte: Ministero della Giustizia
Famiglia
- Ricorso per esenzione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione dei termini delle stesse
- Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali
- Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni per contrarre nuovo matrimonio
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
- Divorzio congiunto
- Divorzio congiunto in presenza di clausole dell’accordo che riconoscano il trasferimento di diritti reali
- Mantenimento dei figli
- Separazione consensuale
- Separazione giudiziale
- Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
- Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare
- Riconoscimento figli naturali
- Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
- Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale