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Rinuncia all'eredità
Se il chiamato all'eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità .
Termini per la presentazione:
- se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
- se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.).
Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-519/527 cc
Dove:
La rinuncia all'eredità può essere ricevuta solo dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
Fonte: Ministero della Giustizia
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 519 e ss. c.c.
I rinuncianti si devono presentare personalmente. Nel caso di minorenni, una volta ottenuta l’autorizzazione ad agire in nome e per conto degli stessi, si devono presentare entrambi i genitori.
Per la redazione dell'atto occorrono:
- fotocopia fronte/retro CHIARA E LEGGIBILE di documento di identità e codice fiscale sia del/i rinunciante/i, sia del de cuius, unitamente agli originale dei documenti
- se si agisce per un minore/interdetto/inabilitato è necessaria, oltre alla fotocopia fronte retro del documento di identità e del codice fiscale dello stesso, copia conforme dell’autorizzazione Giudice Tutelare più relativa istanza e visto Procura
- certificato di morte
- certificato di ULTIMA RESIDENZA IN VITA del de cuius o autocertificazione
- ove vi fosse disposizione testamentaria, copia conforme del testamento
- 1 marche da € 16,00
- versamento per registrazione € 200,00 con modello F23 da effettuarsi in Banca o presso gli Uffici Postali. VA EFFETTUATO UN UNICO PAGAMENTO DI € 200 A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI RINUNCIANTI
L'assistenza di un difensore è facoltativa
Per appuntamenti si informa che dal 3/6/2020 è entrato in vigore il sistema di Prenotazione on line degli appuntamenti, attraverso il seguente link: https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/rieti/index , reperibile sul sito ufficiale del Tribunale di Rieti.
MODULISTICA
Eredità
- Accettazione d'eredità con beneficio d'inventario
- Apposizione dei sigilli
- Rimozione dei sigilli all'eredità
- Esecutori testamentari: accettazione
- Esecutore testamentario: rinuncia
- Inventario
- Dichiarazione di assenza
- Dichiarazione di morte presunta
- Rinuncia all'eredità
- Eredità giacente
- Fissazione dei termini per accettare l'eredità
- Autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio d'inventario
- Il Registro generale dei testamenti