salta al contenuto

Rinuncia all'eredità

 

Se il chiamato all'eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità .
Termini per la presentazione:

  • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
  • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

 

I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.). 
Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-519/527 cc

Dove:
La rinuncia all'eredità può essere ricevuta solo dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.

Fonte: Ministero della Giustizia

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 519 e ss. c.c.

I rinuncianti si devono presentare personalmente. Nel caso di minorenni, una volta ottenuta l’autorizzazione ad agire in nome e per conto degli stessi, si devono presentare entrambi i genitori.

Per la redazione dell'atto occorrono:

  • fotocopia fronte/retro CHIARA E LEGGIBILE di documento di identità e codice fiscale sia del/i rinunciante/i, sia del de cuius, unitamente agli originale dei documenti
  • se si agisce per un minore/interdetto/inabilitato è necessaria, oltre alla fotocopia fronte retro del documento di identità e del codice fiscale dello stesso, copia conforme dell’autorizzazione Giudice Tutelare più relativa istanza e visto Procura 
  • certificato di morte
  • certificato di ULTIMA RESIDENZA IN VITA del de cuius o autocertificazione
  • ove vi fosse disposizione testamentaria, copia conforme del testamento
  • 1 marche da € 16,00
  • versamento per registrazione € 200,00 con modello F23 da effettuarsi in Banca o presso gli Uffici Postali. VA EFFETTUATO UN UNICO PAGAMENTO DI € 200 A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI RINUNCIANTI

L'assistenza di un difensore è facoltativa

Per appuntamenti si informa che dal 3/6/2020 è entrato in vigore il sistema di Prenotazione on line degli appuntamenti, attraverso il seguente link: https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/rieti/index , reperibile sul sito ufficiale del Tribunale di Rieti.

 

MODULISTICA

Tribunale di Rieti - Piazza Bachelet, 1 02100 - RIETI - C.F. 80018150575
E-mail: [email protected]

Sito realizzato da Gruppo Edicom Spa

CSS Valido! Valid XHTML 1.0 Transitional