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Rimozione dei sigilli all'eredità
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 752 e ss. c.p.c.
La rimozione dei sigilli all'eredità non può avvenire se non siano decorsi almeno tre giorni dell'apposizione, è disposta con decreto del Giudice della successione a seguito di istanza delle persone legittimate.
Al provvedimento di rimozione dei sigilli può fare opposizione (art. 764 c.p.c.) chiunque vi abbia interesse.
Possono richiedere la rimozione dei sigilli l'esecutore testamentario, i chiamati all'eredità, le persone stabilmente conviventi con il defunto ed i creditori dello stesso.
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Per la rimozione dei sigilli occorrono:
- ricorso al Giudice della successione e nota di iscrizione a ruolo;
- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi;
- contributo unificato di € 98,00;
- marca da bollo da € 27,00.
Il ricorso va presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Eredità
- Accettazione d'eredità con beneficio d'inventario
- Apposizione dei sigilli
- Rimozione dei sigilli all'eredità
- Esecutore testamentario
- Inventario
- Dichiarazione di assenza
- Dichiarazione di morte presunta
- Rinuncia all'eredità
- Eredità giacente
- Fissazione dei termini per accettare l'eredità
- Autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio d'inventario
- Il Registro generale dei testamenti