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Il Registro generale dei testamenti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 622 c.c. e art. 55 norme attuazione c.c.
I verbali di pubblicazione dei testamenti olografici ed i verbali di registrazione dei testamenti pubblici devono essere trasmessi, dai notai roganti, alla cancelleria del Tribunale competente cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto.
Il cancelliere provvede a formare la raccolta delle copie dei testamenti e li annota in apposita rubrica.
Le rubriche e le copie verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici possono essere esaminate da chiunque dimostri di averne interesse e ne faccia richiesta.
La richiesta di consultazione testamenti non comporta alcun costo.
La richiesta si effettua presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e la consultazione avviene in giornata.
Eredità
- Accettazione d'eredità con beneficio d'inventario
- Apposizione dei sigilli
- Rimozione dei sigilli all'eredità
- Esecutore testamentario
- Inventario
- Dichiarazione di assenza
- Dichiarazione di morte presunta
- Rinuncia all'eredità
- Eredità giacente
- Fissazione dei termini per accettare l'eredità
- Autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio d'inventario
- Il Registro generale dei testamenti