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Eredità giacente
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 528 e ss. c.c.
L'istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da chi vi ha interesse.
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Per chiedere l'apertura della procedura di eredità giacente occorrono:
- ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione
- certificato di morte
- certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l'inesistenza di chiamati all'eredità entro il 6° grado.
- marca da bollo da € 27,00
- contributo unificato di € 98,00
Il ricorso va depositato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Eredità
- Accettazione d'eredità con beneficio d'inventario
- Apposizione dei sigilli
- Rimozione dei sigilli all'eredità
- Esecutore testamentario
- Inventario
- Dichiarazione di assenza
- Dichiarazione di morte presunta
- Rinuncia all'eredità
- Eredità giacente
- Fissazione dei termini per accettare l'eredità
- Autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio d'inventario
- Il Registro generale dei testamenti